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GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA – D.P.R. n. 146/2018
Vi segnaliamo che il 24 gennaio 2019 è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146, che abroga il Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, reca esecuzione del Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra ed abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006.
COSA PREVEDE IL NUOVO D.P.R. N.146/2018?
I certificati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi conformemente alle condizioni alle quali sono stati originariamente rilasciati, fino alla loro naturale scadenza.
I certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del Regolamento (CE) n. 303/2008 per svolgere le attività di installazione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore (RACHP) contenenti gas fluorurati a effetto serra, restano validi sino alla scadenza originariamente disposta e si intendono conformi al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 esclusivamente per dette apparecchiature fisse.
L’efficacia dei certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del Regolamento (CE) n. 303/2008 può essere estesa anche alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, a condizione che la persona certificata presenti una dichiarazione ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 nella quale si attesti:
– di avere le competenze per svolgere tali attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
– di non aver subito reclami e/o di aver gestito i reclami e/o ricorsi da parte di clienti e/o delle parti interessate sulla corretta esecuzione delle attività sulle suddette apparecchiature.
Nell’arco dei 10 anni di validità della certificazione, le verifiche di sorveglianza dovranno essere effettuate a livello documentale con cadenza annuale.
A questo scopo, la persona fisica certificata dovrà inviarci la seguente documentazione:
N.B.: In attesa dell’attivazione della Banca Dati, la persona fisica certificata invierà una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 47 e 76), circa gli interventi svolti dalla precedente sorveglianza, inerenti il campo di applicazione del certificato. Nel caso in cui la persona fisica certificata non abbia effettuato interventi dalla precedente sorveglianza, AICQ SICEV manterrà comunque il certificato. Nella successiva sorveglianza, la persona fisica certificata dovrà fornire evidenza di avere effettuato almeno un intervento inerente il campo di applicazione del certificato;
In assenza parziale o totale della documentazione prevista ai punti precedenti, AICQ SICEV sospenderà la certificazione entro 10 giorni lavorativi successivi alla data di scadenza annuale della sorveglianza.
Se entro 180 giorni successivi alla scadenza annuale per il mantenimento del certificato, la persona fisica non trasmette la documentazione prevista ai punti precedenti, AICQ SICEV provvederà alla revoca del certificato. La persona fisica, prima di eseguire un nuovo intervento, dovrà effettuare un nuovo iter di certificazione (ripetizione dell’esame teorico e pratico).
AICQ SICEV, in caso di esito positivo degli accertamenti, comunica alla persona fisica la sussistenza della certificazione.
Altre NOVITA’ del D.P.R. n.146/2018 ….
Il Regolamento 517/2014 – recepito dal nuovo D.P.R 146/2018 – interviene anche sull’uso dei gas refrigeranti effetto serra vietando l’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature come indicato nella seguente tabella:
| ATTREZZATURA | DATA DI DIVIETO |
| Apparecchiature fisse di refrigerazione contenenti HFC con GWP pari o superiore a 2.500 | 1° gennaio 2020 |
| Sistemi di refrigerazione multipack per uso commerciale di capacità nominale pari o superiore a 40 kW contenenti F Gas con GWP pari o superiore a 150.
(sono esclusi sistemi in cascata in cui possono essere usati f Gas nel circuito primario, con GWP inferiore a 1.500 |
1° gennaio 2022 |
| Sistemi di condizionamento d’aria monosplit contenenti meno di 3 kg di carica di F Gas con GWP pari o superiore a 750 | 1° gennaio 2025 |
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AICQ SICEV vi terrà costantemente aggiornati in merito alle future iniziative e novità del settore!
Inoltre, nella primavera 2019, AICQ SICEV – in collaborazione con Freddo Network (Organismo di Valutazione) – organizzerà una serie di seminari di aggiornamento della durata di 4 ore volti a fornire gli aggiornamenti tecnici e normativi relativi all’entrata in vigore del nuovo D.P.R. n. 146/2018.
Per maggiori informazioni tecniche:
FREDDO NETWORK
e-mail: marziamilani@freddonetwork.it tel. 040-3498328
Per maggiori informazioni operative:
AICQ SICEV
e-mail: amministrazione@aicqsicev.it tel. 02- 66713425