Gli Accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011 hanno definito gli aspetti organizzativi e gli argomenti da trattare nei corsi di formazione per i datori di lavoro che svolgono direttamente le funzioni del servizio di prevenzione e protezione, nonché per i lavoratori, per i dirigenti e per i preposti.
L’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 ha stabilito le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, le modalità per il riconoscimento di questa abilitazione, i prerequisiti dei soggetti formatori, nonché la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art. 73, comma 5, del D. Lgs. 81/2008.
Il Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 ha definito i prerequisiti dei docenti formatori da applicare a tutti i soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli articoli 34 e 3 7 del D. Lgs. 81/2008 quali regolati dagli Accordi del 21 dicembre 2011.
L’ Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 ha definito durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 81/2008.
Tutti questi Accordi convergono verso l’obiettivo di avere formatori competenti, esperti ed efficaci, in grado di erogare una formazione su salute e sicurezza che coinvolga adeguatamente i soggetti formati nello sviluppo della cultura della sicurezza.
Le notizie e i dati sull’andamento degli infortuni sul lavoro in Italia, anche per il periodo più recente, ci dicono inequivocabilmente che occorre fare ancora molto per raggiungere questo obiettivo.
E molto cambierebbe in meglio se si facesse ricorso solo a docenti formatori certificati secondo quanto previsto dagli Accordi Stato Regioni.
La certificazione di terza parte è il riconoscimento ottenibile per dare credibilità al proprio valore professionale
I benefici della certificazione non sono limitati alle singole persone che erogano i propri servizi professionali, ma coinvolgono anche le organizzazioni che si avvalgono di queste professionalità e i clienti che ne richiedono i servizi. Questi benefici hanno un significativo valore nel campo della Salute e Sicurezza sul Lavoro.
DOCUMENTAZIONE APPLICABILE |
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Regolamento RFE 01 | |
Tabella dei Requisiti |
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TARIFFARIO |
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REGISTRO ONLINE PERSONE CERTIFICATE |
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NORME DI DEONTOLOGIA |
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Referente di Schema: Zizza Dionigi |